Club d'Arte Magica Harry Houdini

Sito ufficiale del Club d'Arte Magica
Harry Houdini di Bolzano

REGOLAMENTO INTERNO


Art. 1

La domanda di ammissione al Club d'Arte Magica Harry Houdini dovrà essere firmata da un socio effettivo o onorario e presentata al Segretario. Possono aderirvi soci di altri Clubs; per questi ultimi basta la presentazione della tessera di socio del Club di appartenenza. Le rispettive domande saranno sottoposte al Consiglio Direttivo che le valuterà a norma dell'art.4 dello Statuto. (I soci presentati che non hanno alcuna esperienza avranno l'obbligo, se il Club organizzerà una scuola, di frequentarla).


Art. 2

Il Consiglio Direttivo a norma dell'art.4 ha potere disciplinare su tutti i soci.

I provvedimenti disciplinari sono:


  • ammonizione: consiste in un monito scritto a carico del socio trasgressore
  • sospensione: consiste nell'interdizione a partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dal Club per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a mesi sei
  • espulsione: consiste nell'interdizione dal Club, può essere pronunciata a carico di un socio già colpito da ammonizione o sospensione per almeno 3 volte; l'espulsione può anche essere pronunciata a carico di un socio che, sia direttamente che indirettamente, arrechi danni morali o materiali al Club.


I provvedimenti disciplinari menzionati saranno conservati agli atti del Club.


Art. 3

Tutte le cause di indegnità, scorrettezza ed altre tra socio e Club che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari di cui all'art.2 saranno accertate e perseguite dal Consiglio Direttivo.


Art. 4

Il Presidente rappresenta il Club d'Arte Magica Harry Houdini e ne presiede tutte le riunioni; in sua assenza gli stessi incarichi sono devoluti al Vice Presidente; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di appartenenza al Club.


Art. 5

Il Segretario aggiorna i verbali relativi a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, tiene la corrispondenza, in assenza di un tesoriere, amministra i fondi del Club con diligenza tenendo apposita contabilità, egli ne è responsabile per ogni irregolarità. Sovraintende tutti i servizi per il buon andamento del Club - rendendone atto al Consiglio Direttivo in riunione.


Art. 6

I Presidenti onorari hanno la facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio con diritto di parola e di voto.


Art. 7

Il Consiglio nomina un Direttore Artistico che cura e organizza l'aspetto delle manifestazioni, egli si può far coadiuvare da alcuni aiutanti da lui stesso scelti.

È obbligo a tutti i partecipanti di attenersi alle sue direttive.

Il Consiglio nomina altresì, qualora venisse stampata una rivista, un Direttore e Redattore Capo che assumono ogni responsabilità civile e penale per tutto quanto viene pubblicato nella rivista.

Il Direttore sceglie insindacabilmente gli articoli, fotografie, giochi e altro da pubblicare - fa quant'altro crede opportuno anche se non previsto o specificato nel presente articolo per il buon andamento della rivista.


Art. 8

Le manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale indette dal Consiglio saranno comunicate almeno 30 giorni prima. Durante i festival, congressi e riunioni, il Consiglio potrà indire concorsi a premi per i numeri più originali e per le singole specializzazioni.

Il Consiglio nominerà all'uopo una giuria di almeno 6 componenti scelti fra i non partecipanti al concorso.

Detta giuria giudicherà con assoluta discrezionalità. Possono far parte in detta giuria anche non prestigiatori ma personaggi affermati nel campo dello spettacolo.


Art. 9

L'organizzazione delle varie manifestazioni può essere effettuata direttamente dal Club o prendendo accordi con enti o privati.

Se si ravvisa l'opportunità si potranno invitare persone non socie ai fini di una collaborazione tecnica e artistica.


Art. 10

Ogni invenzione o routine personale e ogni testo di presentazione rimarranno in esclusiva all' inventore per un periodo di 8 anni.

Il socio che in tale periodo di tempo presentasse la stessa invenzione o la medesima routine dell'autore del testo sarà sospeso dal Club per un periodo da 1 a 6 mesi a giudizio del Consiglio Direttivo che valuterà a seconda della gravità del fatto.


Art. 11

I soci dovranno pagare la quota annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Trascorso detto periodo saranno ritenuti morosi - pagheranno, dopo detto periodo, una nuova tassa di iscrizione.


Art. 12: QUOTE SOCIALI

Le quote sociali sono stabilite di anno in anno dal consiglio direttivo.

Sono esenti dal pagamento delle quote sociali i presidenti onorari ed i soci onorari.